tassazione di atti con plurime rinunzie ad eredità
prot. 05.04.2001,
Prot. n. 10548, Amm. Finanziaria
L’argomento
in esame sottintende il concetto di "connessione" ex art. 21,
T.U. n. 131/1986.
L’Amministrazione
Finanziaria esclude che le contestuali rinunzie, operate nello stesso atto
pubblico (innanzi al notaio o al cancelliere del Tribunale competente) da più
coeredi, possano essere considerate disposizioni necessariamente connesse, dal
momento che si tratta di negozi giuridici unilaterali non recettizi, nei quali
si manifesta la volontà personale di ciascun coerede (v. Risoluzione D.R.E.
Liguria n. 36927 del 4.01.1995); conseguentemente, devono applicarsi tante
imposte fisse quanti sono i rinuncianti.
I Notai
dissentono da tale interpretazione, individuando l’elemento di connessione tra
le varie rinunzie nell’unicità dell’eredità cui le stesse si riferiscono e
segnalano, inoltre, che nel caso di rinunzie dinanzi al cancelliere gli uffici
applicano una sola imposta di registro, sul presupposto che si tratti dello
stesso atto giudiziario.
I
rappresentanti dell’Amministrazione Finanziaria ritengono che una simile
disparità di trattamento fiscale sia assolutamente ingiustificata e che,
pertanto, anche in questo caso debbano applicarsi più imposte fisse di
registro.
Infine,
poiché non esistono sulla materia esaminata direttive degli Uffici Centrali, si
propone ai signori Notai di avanzare apposito quesito.